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Statuto


TITOLO I


Denominazione - Sede - Colori sociali

Art. 1

Si è costituita, con sede in Villazzano (Trento), via Valnigra 20/14, una Associazione Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione RGB Volley, avente come colori Sociali il rosso, il verde e il blu.


TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidari per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

Art. 3

L'Associazione si propone di:
a. Promuovere e sviluppare attività sportive, culturali e sociali.
b. Organizzare gruppi per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative.
Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative, purché consoni coi fini dell'Associazione.
b. Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci.
c. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero.
d. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.


TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art. 6

La qualifica di Socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
I Soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota di iscrizione alle attività promosse dall'associazione stessa.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare, entro i 15 giorni che precedono l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed essere riportata nel Regolamento Attività. La quota in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c. che svolga o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operativa dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.


TITOLO V

Fondo comune

Art. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, né all’atto dello suo scioglimento.


Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 01/07 al 30/06 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.


TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono Organi dell'Associazione:
a. Assemblea degli Associati;
b. Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente.


Assemblee

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso telefonico o telematico almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella Sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo;
b. procede alla nomina delle cariche sociali;
c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 2/5 degli associati.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data richiesta.

Art. 16

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e almeno un componente del consiglio direttivo e delibera a maggioranza dei presenti. Per la modifica dello statuto occorrerà la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, dei 3/5 dei soci e delibererà a maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/5 dei soci. Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto.

Art. 18

l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.


Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vicePresidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo telefonico o telematico non meno di otto (8) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
c. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
f. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.


Presidente

Art. 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, la sua carica ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.


TITOLO VII

Scioglimento dell'Associazione

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'art. 17.
In caso di scioglimento dell'Associazione il tesoriere fungerà da liquidatore. Estinto debiti e obbligazioni in essere, tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla società e tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti od Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.


TITOLO VIII

Regolamento attività

Art. 23

Il Regolamento dell'attività stabilisce le norme principali riguardanti la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione per il suo corso di validità. Il Regolamento inoltre deve stabilire la quota di iscrizione all'associazione e le quote di partecipazione alle attività promosse dall'associazione stessa.

Art. 24

Il Regolamento dell'attività viene stilato entro 15 giorni dall'inizio dell'esercizio anuale dal Consiglio Direttivo e ha validità un anno. Il Regolamento deve essere approvato da tutti i menbri de Consiglio Direttivo a mezzo votazione con una maggioranza assoluta.

Art. 25

Il Regolamento dell'attività va rispettato da tutti i soci e va considerato come parte integrante dello statuto.


Titolo IX

Responsabilità

Art. 26

L'associazione non risponde in alcun modo di eventuali danni fisici subiti dagli associati, dagli ospiti partecipanti o spettatori durante lo svolgimento delle attività promosse dall'associazione stessa. L'associazione inoltre non si assume responsabilità di alcun genere delle azioni dannose compiute dai singoli soci i quali risponderanno personalmente al soggetto danneggiato.
Il socio, all'atto del tesseramento, si assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi all'attività sportiva in qualsiasi sede venga svolta, esonerando l'Associazione da ogni qualsiasi responsabilità per danni alla sua persona, cose proprie o altrui, che possano derivare dalla sua partecipazione all'attività dell'associazione, rinunciando ad ogni e qualsiasi azione volta ad ottenere risarcimento di eventuali danni subiti.

Art 27

In caso di danni a beni materiali provocati accidentalmente ,il risarcimento di questi verrà effettuato dall'Associazione attingendo dal Fondo Comune dell'associazione. Nel caso in cui l'entità dei danni ecceda la disponibilità del Fondo Comune, l'autore del danno si farà carico del rimanente da pagare.


Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art 28

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 28

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e il regolamento dell'attività sportiva.


Norma finale

Art. 29

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Aggiornato al 24/04/2008

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